L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a cui ci si può rivolgere per risolvere, senza ricorrere all’Autorità giudiziaria, alcune problematiche in materia di investimenti. L’ACF si affianca all’ABF (l’Arbitro bancario e finanziario) competente sulle controversie di natura bancaria.
L’ACF è attivo presso la Consob, che lo ha istituito con apposito Regolamento e ne cura l’operatività attraverso un proprio Ufficio (Ufficio di segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie). Chi prende le decisioni è il Collegio, composto da 4 membri più il Presidente. Il Presidente e due membri sono individuati e nominati dalla Consob. Gli altri due membri, seppur nominati dalla Consob, sono scelti (uno a testa) dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni degli intermediari. Tutti gli intermediari operanti in Italia devono obbligatoriamente aderire all’ACF.
Come si accede: criteri stringenti
Non tutte le controversie finanziarie possono essere valutate dall’ACF. È un punto sul quale fare attenzione per evitare di sprecare energie in ricorsi inutili. Ecco i criteri per accedere all’Arbitro finanziario.
- Possono essere sottoposte all’ACF solo controversie tra un investitore “retail” e un “intermediario”. Sono investitori “retail” i risparmiatori – anche imprese, società o altri enti – che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze, invece possedute dagli investitori “professionali”. Sono intermediari le banche, le società di intermediazione mobiliare (Sim), i soggetti che gestiscono fondi comuni di investimento(Sgr, Sicav e Sicaf).
- Possono essere chiamati di fronte all’ACF anche analoghi intermediari non italiani, purchè, se comunitari, abbiano una succursale in Italia e, se extracomunitari, siano stati autorizzati a operare nel nostro Paese.
- Sono intermediari anche Poste Italiane, i gestori dei siti di crowfunding e le imprese di assicurazione quando offrono prodotti di investimento (polizze assicurative del ramo III e IV: unit linked, index linked e prodotti di capitalizzazione).
L’ACF può decidere solo su controversie relative alla violazione, da parte degli intermediari, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Verificato che la controversia rientri nell’ambito di operatività dell’ACF, occorre ancora fare attenzione ad altre caratteristiche.
- La somma richiesta all’intermediario non deve superare i 500.000 euro.
- Sui fatti oggetto di ricorso non devono essere pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziarie delle controversie.
- Deve essere stato preventivamente presentato un reclamo all’intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione.
- Il reclamo “preventivo” deve avere ad oggetto i fatti che poi saranno alla base del ricorso all’ACF e non deve essere stato presentato all’intermediario prima del 9 gennaio 2016.
Costi e tempi
Il ricorso all’ACF è gratuito e si può fare da solo o con un procuratore. La decisione arriva entro massimo 180 giorni dal completamento del fascicolo da parte del Collegio. Il ricorso avviene online sul sito della Consob relativo all’ACF e operativo dal 9 gennaio 2017. Bisogna registrarsi e compilare il modulo con le proprie credenziali. Il singolo per i primi due anni potrà anche fare un invio cartaceo.
di: https://www.altroconsumo.it