Tutto quello che non sai, ma che dovresti sapere Sulle MULTE

 


Hai ricevuto una multa, ma sei convinto di aver ragione? Non sai se inviare un ricorso al prefetto o al giudice di pace? Hai preso una maxi multa e non sai come fare? Ecco tutto quello che devi sapere sulle multe.

Rispettare il Codice della Strada è la regola numero uno per automobilisti motociclisti, non solo per ovvie questioni di sicurezza, ma anche per evitare multe. Ma cosa fare quando ne troviamo una nella casella di posta? Come si contestano eventualmente? Si possono rateizzare? Vediamo insieme gli aspetti più importanti delle multe.


Cosa cambia tra il ricorso al prefetto e il ricorso al giudice di pace

Fare ricorso al prefetto oppure al giudice di pace è differente, ma in entrambi casi non è necessario farsi assistere da un legale e il pagamento della multa preclude la possibilità di proporre ricorso.

Prefetto o giudice di pace

Ecco quali sono le differenze tra il ricorso al prefetto e il ricorso al giudice di pace:

  • il ricorso al prefetto è gratuito (a parte il costo della raccomandata per spedire il ricorso), il ricorso al giudice di pace costa almeno 43 euro di bolli;
  • il ricorso al prefetto deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica della multa, il ricorso al giudice di pace, invece, entro 30 giorni;
  • il procedimento davanti al giudice di pace prevede che il ricorrente sia presente all’udienza fissata per la discussione; presso il prefetto la partecipazione all’esame del ricorso è facoltativa (bisogna farne richiesta nel ricorso);
  • se il prefetto non accoglie il ricorso, egli emette un’ordinanza-ingiunzione di pagamentoper un importo pari almeno al doppio della multa contestata;
  • contro l’ordinanza-ingiunzione del prefetto è ammessa la possibilità di ricorrere dinnanzi al giudice di pace; provvedimenti del giudice di pace sono invece impugnabili dinnanzi al Tribunale.

Come fare ricorso al prefetto

Il ricorso al prefetto può essere presentato al prefetto del luogo in cui è avvenuta l’infrazione e si può fare entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Il ricorso (senza bolli) può essere presentato a mano al comando dell’organo accertatore (per esempio polizia municipale) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) al comando stesso o all’ufficio del prefetto.

Cosa fa il prefetto:

  • se respinge il ricorso, emette un’ordinanza con cui ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della multa. In questo caso puoi fare ricorso al giudice di pace;
  • se accoglie il ricorso, dispone l’archiviazione degli atti e non dovrai pagare la multa.

Contro il provvedimento del prefetto di rigetto del ricorso, si può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al giudice di pace del luogo in cui è stata accertata la violazione.


Come fare ricorso al giudice di pace

Il ricorso deve essere presentato al giudice di pace del luogo in cui è stata accertata la violazione del codice della strada. Il termine per proporre ricorso è di 30 giorni dalla data di ricezione dell’atto (notifica).

Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice di pace personalmente dal ricorrente o da altra persona munita di delega oppure inviato a mezzo posta raccomandata A/R. È obbligatorio indicare il codice fiscale del ricorrente.

Si deve pagare il contributo unificato in base al valore della causa (l’importo della multa):

  • ricorsi fino a 1033 euro contributo di 43 euro;
  • ricorsi da 1033,01 a 1100 euro contributo di 43 euro + spese 27 euro;
  • ricorsi da 1100,01 a 5200 euro contributo di 98 euro + spese 27 euro;
  • ricorsi da 5200,01 a 15.493,71 euro contributo di 237 euro + spese 27 euro.

Se il giudice respinge il ricorso, applica una multa che può essere uguale o superiore rispetto a quella iniziale. Puoi in questo caso impugnare la sua decisione in Tribunale.


Le multe notificate dopo 90 giorni sono nulle

Le multe devono essere notificate entro 90 giorni dalla data dell’infrazione, altrimenti sono illegittime.

Ricordiamo, infatti, che tra ottobre 2014 e settembre 2015 il Comune di Milano aveva inviato agli automobilisti migliaia di multe accertate con autovelox a distanza di mesi, sostenendo (erroneamente) che i 90 giorni decorrevano dalla data in cui la Polizia Municipale aveva visionato le immagini dell’infrazione e non dalla data dell’infrazione  Il Tar della Lombardia aveva accolto il ricorso di altroconsumo, riconoscendo che i 90 giorni devono essere contati dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione.


Quando puoi chiedere di rateizzare il pagamento di una multa

Si può chiedere di pagare a rate l’importo della multa se:

  • l’importo è superiore a 200 euro;
  • i 200 euro riguardano un unico verbale (non si può rateizzare, per esempio, l’importo di 3 multe da 100 euro ciascuna);
  • il richiedente ha un reddito annuo imponibile non superiore a 10628,16 euro (se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, e i limiti di reddito sono elevati di 1032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi).

Come richiedere la rateizzazione

La richiesta di rateizzazione della multa deve essere presentata, entro 30 giorni dalla data di notifica, al prefetto (se la violazione è stata accertata da polizia stradale, carabinieri…) o al sindaco (se la violazione è stata accertata dalla polizia municipale). Prefetto sindacodecidono entro 90 giorni e, se non rispondono, la richiesta si intende respinta.

Quante possono essere le rate

L’importo della singola rata non può essere inferiore a 100 euro e il numero massimo di rate è di 60 (se l’importo della multa supera i 5000 euro).

Ricorda che con la richiesta di rateizzazione, si rinuncia espressamente a ricorrere contro la multa dinnanzi al prefetto o al giudice di pace.


 

Multe “scontate” del 30% se si pagano entro 5 giorni

Secondo l’art. 202 del Codice della Strada è possibile pagare la multa con lo sconto del 30% (attenzione ai pagamenti con carta o bonifico) solo per i primi 5 giorni dalla data di:

  • accertamento della violazione: è il caso in cui il trasgressore viene fermato dalla pattuglia di polizia e apprende immediatamente della violazione tramite la cosiddetta contestazione immediata;
  • notifica del verbale: quando il verbale viene consegnato successivamente all’indirizzo del trasgressore.

Quando non è previsto lo sconto

Il pagamento “con lo sconto” è ammesso per tutte le violazioni al codice della strada, anche quelle (maggiorate di 1/3) commesse in orario notturno solo se non è prevista la sospensione della patente o confisca del veicolo.

Come calcolare i 5 giorni?

A partire dal giorno della violazione, che non si conteggia, il beneficio dei 5 giorni successivi termina alla mezzanotte del quinto giorno. Se il quinto giorno è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.


Multe cumulative: cosa sono e quando si applicano

Secondo il Codice della Strada se in un’unica azione infrangi più volte il codice oppure fai la stessa infrazione più volte, non pagherai le singole multe, ma una sanzione cumulativa, aumentata fino al triplo.

Multe cumulative per gli autovelox

Questi casi sono oggi molto frequenti a causa del proliferare degli strumenti di controllo elettronici. Per esempio chi per un mese intero supera il limite di velocità, tutti i giorni, sulla stessa strada per andare al lavoro, evidentemente non era a conoscenza della presenza dell’autovelox e può chiedere al giudice, visto il lasso di tempo ristretto in cui sono avvenute le violazioni, di considerare queste ultime come un’unica violazione e pagare solo una multa, quella più grave, moltiplicata per tre.

 Quando non valgono le multe cumulative

Questa regola, comunque, non riguarda le violazioni compiute nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato (ZTL), specificamente i divieti di accesso(rilevati dalle cosiddette “porte telematiche”) e gli altri divieti e obblighi. In caso di multe cumulative si può fare richiesta di pagamento di una sola multa aumentata fino al triplo.


di:altroconsumo.it

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