Hai troppi debiti? anzi sovraindebitato? Il “Piano del consumatore” può aiutarti.

 


Sei molto indebitato, anzi sovraindebitato? La legge ora ti dà la possibilità, attraverso il cosiddetto “Piano del consumatore” di rinegoziare il tuo debito con i creditori.


A fare scalpore è stata una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Ricorrendo al cosiddetto “Piano del consumatore”, una donna in cassa integrazione si è vista ridurre il proprio debito da 86.000 a 11.000 euro. Ma che cos’è il Piano del consumatore? Come funziona? E soprattutto, chi ne può usufruire?

L’accesso a questa procedura non è una passeggiata e il tutto deve dipendere dal giudizio di un giudice. Se sei socio Altroconsumo e vuoi ricevere maggiori informazioni sull’argomento, il nostro servizio di consulenza giuridica è a tua disposizione: basta contattarci al numero 02.6961550.


Che cos’è

La legge n.3 del 2012 (che regola la “Composizione della crisi da sovraindebitamento”) prevede la possibilità per i consumatori in difficoltà di rinegoziare i propri debiti con i creditori sulla base di un piano di ristrutturazione del debito: il Piano del consumatore appunto.

Se approvato, il Piano permette di sospendere tutte le procedure esecutive (sia quelle già in corso, sia quelle che devono partire) e di sanare i propri i debiti, senza doverli per forza ripagare interamente. Ma occorrono determinati requisiti per poter accedere alla procedura. Vediamo quali sono.


I requisiti

Si può accedere al Piano del consumatore solo a determinate condizioni, che dipendono soprattutto dal soggetto, dalla sua buona fede e dal tipo di debito.

  • Chi può fare richiesta. Possono fare richiesta della procedura i consumatori, cioé le persone fisiche, che hanno contratto debiti solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
  • Come deve essere il debito. Nei casi di sovraindebitamento, ovvero quando i debiti sono talmente alti che il consumatore non può oggettivamente risanarli con il proprio patrimonio.
  • La buona fede. Il debito non deve essere “colpa” del consumatore, ma dipendere da cause sopravvenute a lui non imputabili. Sarà il giudice a fare questa valutazione.
  • I documenti da presentare. Il consumatore deve fornire tutta la documentazione necessaria a descrivere accuratamente la propria situazione economica e patrimoniale.
  • Una sola volta ogni 5 anni. La procedura non può essere richiesta se è già stata utilizzata nei 5 anni precedenti.

La procedura

La procedura è nuova e ancora in via di sperimentazione nei tribunali, ma ci sono dei punti fermi. Prima di tutto non è gratuita: vanno messi in conto, infatti, i costi della parcella del professionista che seguirà l’iter. L’accordo, infatti, deve essere scritto da un professionista (avvocato, notaio, commercialista) oppure da un Organismo di Composizione della Crisi. Quest’ultimi hanno, appunto, il compito di assistere il debitore sia nell’elaborazione del piano di ristrutturazione sia nella formulazione della proposta ai creditori, ma anche di verificare la veridicità dei dati e attestare la fattibilità del piano.

Una volta completato, il piano va depositato presso il Tribunale di residenza del debitore per ricevere il vaglio da parte del giudice. A questo punto viene fissata un’udienza in Tribunale, dove i creditori  possono fare le loro osservazioni e contestazioni. Spetta poi al giudice la decisione finale sull’ammissibilità del piano; se il giudice ritiene il piano fattibile e il consumatore meritevole, omologa l’accordo e, di conseguenza, tutte le procedure esecutive verranno sospese.


di: altroconsumo.it

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